Normativa ascensori e leggi superamento barriere architettoniche edifici
 

La Legge 13 del 9 gennaio 1989 e il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 che ne costituisce il regolamento di attuazione, definiscono le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Successivamente con il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, anche la costruzione di tutti gli edifici pubblici deve rispettare le prescrizioni di cui alla legge 13/89.
Il campo di applicazione della legge 13 comprende:

  • costruzione di nuovi edifici privati (residenziali e non);
  • costruzione di nuovi edifici per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
  • ristrutturazione di edifici privati e di edifici per l’edilizia residenziale pubblica.

 

CONTRIBUTI (Legge 13/89)
La legge 13/89 concede l'erogazione di speciali contributi per alcune categorie specifiche di soggetti che vogliano procedere all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle proprie abitazioni. Di seguito si elencano gli elementi più importanti presenti nella norma:

Requisiti del richiedente
Disabili o anziani che siano portatori di “menomazioni o limitazioni funzionali permanenti” che siano causa di obiettive difficoltà motorie. Non è necessario essere invalidi riconosciuti, ma è sufficiente poter presentare una documentazione medica che attesti l’effettiva difficoltà di movimento.

Modalità di richiesta
E’ necessario presentare una domanda di contributo in carta da bollo presso il Comune di residenza dov’è situato l’immobile oggetto dell’intervento entro il 1° marzo di ogni anno. Dopo tale data i Comuni provvederanno ad inoltrare la richiesta alle Regioni e queste successivamente le invieranno al Ministero dei Lavori Pubblici.
Nel caso in cui il costo dell’intervento sia a carico di un soggetto diverso dal diretto beneficiario (es. familiare con a carico il soggetto richiedente, condominio, proprietario dell’immobile, ecc.), esso dovrà sottoscrivere la domanda per adesione e consenso per ottenere il contributo.

Documentazione necessaria
Nella domanda devono essere specificati:

  • dati anagrafici dell’interessato;
  • barriere architettoniche presenti nell’edificio;
  • tipo di intervento da realizzare;
  • indicazione della spesa prevista.

Alla domanda devono essere allegati:

  • certificato medico in carta libera attestante l’handicap;
  • certificato di invalidità in copia autentica, rilasciato dalla Commissione Provinciale;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle barriere architettoniche presenti nell’edificio.

Importi del contributo

  • contributo concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta fino a € 2.582,28;
  • contributo pari a € 2.582,28 più 25% del residuo della spesa per costi fino a € 12.911,42;
  • contributo di un ulteriore 5% per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69

Tempi di risposta
Dipendono dall'assegnazione dei contributi al Comune di competenza da parte della Regione.

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

  • Sindacato italiano disabili         tel. 06 35 40 20 51
  • Famiglie attive per l'handicap   tel. 800 06 00 10
  • INAIL                                          tel. 800 81 08 10
  • Ministero delle Finanze
  • HANDYLEX
  • SUPERABILE
  • ELSA (Elenco di soluzioni per l'accessibilità)

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